La Corte di Cassazione con la sentenza n. 47097/2019 ritorna sul tema riguardante la condotta di abbandono dei rifiuti, ex art. 255 del D.lgs 152/2006.
Nello specifico stabilisce come non possa avere alcuna efficacia scriminante, sulla mancata ottemperanza ad un ordinanza sindacale di smaltimento dei rifiuti con contestuale ripristino dello stato dei luoghi, la mera presenza del vincolo del sequestro sull’area in questione.
E’ utile ricordare come, la definizione legale di “abbandono”, non contemplata esplicitamente dal Testo Unico sull’ambiente (D.lgs. n.152/2006), sia delegata, de facto, alla giurisprudenza la quale ha più volte evidenziato come l’attività illecita in oggetto debba consistere in un atto del tutto occasionale con esclusione della volontà di intraprendere alcuna attività gestoria [1] . Peraltro si prescinde da qualsiasi valutazione circa l’incidenza della condotta sulla integrità ambientale, essendo sufficiente la sola azione per integrare la fattispecie [2] .
Una violazione che, laddove accertata, grava il responsabile dell’obbligo di provvedere alla rimozione, all’avvio al recupero o allo smaltimento dei rifiuti nonché al ripristino dello stato dei luoghi secondo le modalità e i termini prescritti dal Sindaco tramite ordinanza.
Nel particolare caso della sentenza in premessa il ricorrente eccepiva, in riferimento agli artt. 192 e ss. c.p.p., una violazione di legge ex art. 606, co. 1, lett. b) c.p.p. per i ristretti tempi disponibili nonché l’oggettiva impossibilità, tempestivamente segnalata, a procedere a causa della sottoposizione dell’area a sequestro giudiziario che non permettevano, ipso facto, di riscontrare una qualche forma di imprudenza, imperizia, negligenza operativa attiva o passiva a carico del presunto autore dovendosi considerare la condotta imposta in ordinanza come obiettivamente inesigibile.
Argomentazioni che il Giudice di legittimità , in scia alla sentenza n. 14747/2008, ha respinto ribadendo l’inefficacia scriminante del vincolo di sequestro, noto alla parte, su un area oggetto di ordinanza sindacale di rimozione rifiuti. Infatti, tale vincolo, conseguente all’accumulo di beni divenuti rifiuti ed abbandonati sulla stessa, rileva come mero fatto storico per nulla ostativo all’accesso, data sia la concessione da parte del Comune di termini congrui e ripetutamente prorogati, che l’autorizzazione dell’Autorità giudiziaria ad accedere al fondo per effettuare le operazioni prescritte. Solo il diniego dell’Autorità giudiziaria avrebbe permesso di considerare, l’inosservanza dell’ordine, come incolpevole [3].
[1] Cfr. Cassazione Penale, Sez. III, sentenza del 16 dicembre 2015, n. 49590;
[2] Cfr. Cassazione Penale, Sez. III, sentenza del 22 gennaio 2013, n. 10927;
[3] Cfr. Cassazione Penale, Sez. III, sentenza del 09 aprile 2008, n. 14747.
Comments