di Angelo Leone
Il mancato rispetto dell’obbligo di bonifica (previsto al comma 1 dell’art. 257 del D.Lvo n. 152/2006) si ritiene integrato non solo quando si ometta di procedere alla effettiva bonifica del sito, così come indicata nel relativo progetto operativo approvato dalla Regione (di cui al comma 7 e ss. dell'art. 242 del D.Lvo 152/2006), ma anche quando si omettano altre condotte inerenti alla redazione e approvazione del predetto progetto sugli interventi di bonifica.
Questo il principio stabilito dalla Terza Sezione della Corte di Cassazione con la sentenza n. 17813/2019, nella quale il Giudice di legittimità, ha ritenuto il configurarsi del reato di omessa bonifica anche solo a seguito dell’assenza del progetto di bonifica.
Costituisce certamente un tema dibattuto in dottrina e giurisprudenza quello della ricostruzione della condotta di omessa bonifica, con particolare riferimento alla necessità o meno che la stessa, per assumere rilevanza penale in rapporto all'art. 257 D.Lvo n. 152/2006, presupponga o meno la previa redazione e adozione del progetto di bonifica ex art. 242 D.Lvo n. 152/2006.
In altri termini, si tratta di stabilire se l'obbligo di bonifica, a fronte della cui omissione sussiste la punibilità del responsabile dell'inquinamento del sito, sia o meno quello che si delinea solo di seguito all' approvazione del citato progetto operativo della medesima (cfr. art. 242 comma 7 cit.).
In tale ultimo senso si rinvengono diverse decisioni con cui la Suprema Corte ha rilevato come la consumazione del reato non può prescindere dall'adozione del progetto di bonifica ex art. 242.
A tale orientamento che valorizza il dato letterale delle disposizioni, se ne contrappone un altro che valorizza un'interpretazione sistematica.
Nell'ambito infatti di quest'ultimo indirizzo si è sostenuto che il reato in questione è configurabile non solo allorquando chi sia tenuto alla bonifica non vi provveda in conformità al progetto approvato dall'autorità competente nell'ambito del procedimento di cui all'art. 242 e ss. D.Lvo n. 152/2006, bensì anche nell'ulteriore caso in cui addirittura impedisca la stessa formazione del progetto di bonifica e quindi la sua realizzazione, attraverso la mancata attuazione del piano di caratterizzazione, necessario per predisporre il progetto di bonifica.
Quest'ultimo è l’indirizzo condiviso dal Collegio nella sentenza in commento, secondo il quale l’omessa bonifica, alla luce delle finalità di tutela perseguite dalla norma, non può che intendersi in senso ampio, come riferita al complesso delle attività ed iniziative che il soggetto tenuto alla bonifica deve avviare a fronte dell'insorgere di tale obbligo; dovere che consegue all'avvenuto accertamento del superamento «di una o più delle concentrazioni soglia di rischio (CSR)» (cfr. art. 242 comma 6 e ss del D.L.vo 152/06) e come tale impone all'interessato di attivarsi per pervenire al progetto operativo di bonifica, quale documento finale che stabilisce le corrette modalità di effettuazione della predetta attività di ripristino.
Cosicchè, per la sentenza in commento, il mancato rispetto dell'obbligo dovrà ritenersi integrato sin dall'omissione di qualsivoglia condotta funzionale alla redazione e approvazione del progetto operativo degli interventi di bonifica di cui al comma 7 e ss. dell'art. 242 D.L.vo 152/06 piuttosto che restringersi alla mera omissione di bonifica a fronte dell'intervenuta approvazione del relativo progetto.
Kommentare