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BREVE ANALISI DELLE PRINCIPALI MISURE PREVISTE DAL D.L n. 23 DEL 8/4/2020 - C.D. DECRETO LIQUIDITA’


dell’avv Silvia Gatto


Con il Decreto - Legge n. 23 del 8 aprile 2020, c.d. “decreto liquidità”, sono state introdotte misure volte a salvaguardare le imprese da una potenziale e grave crisi di liquidità derivante dalle misure di contenimento dell’emergenza epidemiologica COVID-19.

Provvedimento, che va ad integrare le misure già introdotte dal decreto-legge n. 18 del 17/3/2020, c.d. decreto “Cura Italia”, attualmente in fase di conversione.


Di seguito una breve analisi delle principali misure previste dal decreto liquidità.


1) MISURE A SOSTEGNO DELLA LIQUIDITA’


Il Decreto prevede la concessione di garanzie da parte dello Stato, attraverso la società SACE s.p.a, fino al 31 dicembre 2020, in favore delle banche e degli altri soggetti abilitati all’esercizio del credito in Italia che effettuino finanziamenti alle imprese sotto qualsiasi forma.

La garanzia coprirà tra il 70 e il 90% dell’importo finanziato a seconda delle dimensioni dell’impresa sulla base del numero dei dipendenti e del volume del fatturato ed in particolare:

  • le imprese con meno di 5.000 dipendenti in Italia e un fatturato inferiore a 1,5 miliardi di euro potranno ottenere una garanzia pari al 90% dell’importo del finanziamento richiesto, nonché godere di una procedura semplificata di accesso alla garanzia;

  • le imprese con oltre 5.000 dipendenti e un fatturato fra 1,5 e 5 miliardi di euro, potranno ottenere una garanzia pari all’80% dell’importo del finanziamento richiesto;

  • le imprese con fatturato superiore ai 5 miliardi di euro, potranno ottenere una garanzia pari al 70% dell’importo del finanziamento;

La garanzia è subordinata ad una serie di condizioni:

  • è rilasciata per finanziamenti di durata non superiore ai 6 anni;

  • l’impresa beneficiaria non deve essere inclusa nella categoria delle imprese in difficoltà al 31/12/2019 e non deve avere esposizioni deteriorate, ad eccezione di quelle maturate da febbraio 2020;

  • l’impresa beneficiaria deve impegnarsi a non approvare la distribuzione dei dividendi nei 12 mesi successivi all’erogazione del finanziamento e di gestire i livelli occupazionali attraverso accordi sindacali;

  • il finanziamento coperto dalla garanzia deve essere destinato a sostenere spese e attività produttive localizzate in Italia.

In ogni caso l’importo della garanzia non potrà superare il 25% del fatturato del 2019 o il doppio del costo del personale sostenuto dall’azienda.

Per le PMI, anche individuali o partite iva, sono riservati 30 miliardi di euro e l’accesso alla garanzia rilasciata da SACE sarà gratuito ma subordinato alla condizione che le stesse abbiano esaurito la loro capacità di utilizzo del credito rilasciato dal Fondo Centrale di Garanzia.

Il decreto liquidità potenzia anche il Fondo di Garanzia PMI aumentandone sia la dotazione finanziaria sia la capacità di generare liquidità anche per i professionisti ed estendendone l’utilizzo anche alle imprese fino a 499 dipendenti.

E’ inoltre previsto un forte snellimento delle procedure burocratiche per accedere alle garanzie concesse dal Fondo, che agirà su tre fronti principali:

  • a favore di PMI e piccoli professionisti, garanzia al 100% dei finanziamenti di durata massima di 6 anni per un importo massimo di 25.000 euro e comunque non superiore al 25% dei ricavi del beneficiario, senza alcuna procedura di valutazione del merito del credito da parte del medesimo. Il rimborso del capitale non decorrerà prima di 18 mesi dall’erogazione del prestito;

  • per le imprese con ricavi fino a 3,2 milioni di euro, garanzia al 100 % (di cui 90% garanzia statale e 10% garanzia Confidi o altro fondo) dell’importo finanziato per un massimo di 800.000 euro e comunque non superiore al 25% dei ricavi del beneficiario, senza valutazione andamentale;

  • garanzia al 90% per i prestiti fino a 5 milioni di euro, senza valutazione andamentale;

Il Fondo completa così la sua trasformazione in strumento a supporto della piccola media impresa a tutela di imprenditori, artigiani, autonomi e professionisti.


2) MISURE ATTE A GARANTIRE LA CONTINUITA’ AZIENDALE


Al fine di assicurare la regolare prospettiva di continuità aziendale, per le imprese che prima dell’emergenza sanitaria erano in equilibrio, il decreto prevede una serie di misure:

  • possibilità in sede di redazione del bilancio in corso di adottare i criteri di prudenza e di continuità alla luce della situazione emergente dall’ultimo bilancio chiuso;

  • eliminazione delle cause di scioglimento societario per riduzione o perdita del capitale sociale;

  • coinvolgimento dei soci nell’accrescimento dei flussi di finanziamento verso la società, disattivando in questa fase i meccanismi che in via ordinaria li pongono in secondo piano rispetto ai creditori;

  • improcedibilità di tutti i ricorsi per l’apertura delle procedure di fallimento e altre procedure fondate sullo stato di insolvenza depositati nel periodo tra il 9/3/2020 ed il 30/6/2020;

  • proroga di sei mesi dei termini di adempimento dei concordati preventivi e degli accordi di ristrutturazione omologati aventi scadenza nel periodo tra il 23/02/2020 e il 31/12/2021;

  • rinvio integrale dell’entrata in vigore del codice della crisi dell’impresa e dell’insolvenza (D.lgs n. 14/2019) al 1 settembre 2021;

  • sospensione dei termini di scadenza ricadenti o decorrenti nel periodo dal 9/3/2020 al 30/4/2020, relativi a vaglia cambiari, cambiali e altri titoli di credito emessi prima del 9/4/2020.


3) MISURE FISCALI E CONTABILI


Nel campo fiscale il decreto dispone:

  • la sospensione dei termini per i pagamenti di IVA, addizionali regionali e comunali, contributi assistenziali e previdenziali e premi assicurativi, per i liberi professionisti e imprese che hanno subito un calo di fatturato di almeno il 33% dei ricavi/compensi per chi ha redditi inferiori ai 50 milioni di euro e di almeno il 50% per chi ha redditi superiori a 50 milioni di euro;

  • la sospensione in ogni caso dei suindicati versamenti per i soggetti che hanno iniziato ad operare dal 1 aprile 2019;

  • la sospensione del versamento IVA per i residenti delle 5 province più colpite ( Bergamo, Brescia, Cremona, Lodi, Piacenza) se il calo del fatturato sia almeno il 33% a prescindere dalla soglia di fatturato dei 50 milioni di euro;

  • la scadenza per l'invio della certificazione unica viene prorogata al 30 aprile 2020;

  • la sospensione delle ritenute d’acconto sui redditi da lavoro autonomo, già prevista dal decreto - legge n. 18 del 17 marzo 2020 - c.d “Cura Italia" viene estesa anche alle scadenze di aprile e maggio;

  • l’estensione del credito d’imposta del 50%, già previsto nel decreto –legge Cura Italia per la sanificazione degli ambienti di lavoro, anche per l’acquisto, fino al 31 dicembre 2020, dei dispositivi di protezione individuale per i propri dipendenti e collaboratori, fino ad un importo massimo di 20.000 euro;

I versamenti sospesi dovranno essere effettuati entro il 30 giugno 2020, con la possibilità di rateizzazione in 5 rate mensili.


4) MISURE IN MATERIA DI SALUTE E DI LAVORO


Il decreto liquidità estende gli ammortizzatori sociali e in particolare le disposizioni introdotte dagli articoli 19 e 22 del decreto c.d. Cura Italia (cassa integrazione ordinaria e cassa integrazione in deroga) ai lavoratori assunti dal 24 febbraio 2020 al 17 marzo 2020.

Si segnala, infine, che il decreto liquidità ha congelato alcun termini per non perdere le agevolazioni fiscali previste per l’acquisto della prima casa.

L’emergenza coronavirus sta provocando diverse difficoltà nella conclusione delle compravendite immobiliari, rischiando così di far perdere il bonus prima casa a chi non rispetti i termini per determinati adempimenti.

Al fine di evitare questa possibilità, il decreto liquidità sospende fino al 31/12/2020:

  • il termine di 18 mesi dall’acquisto della prima casa, entro il quale il contribuente deve trasferire la residenza nel comuni in cui è ubicata l’abitazione;

  • il termine di un anno entro il quale il contribuente che abbia acquistato un immobile da adibire ad abitazione principale deve vendere l’abitazione ancora in suo possesso;

  • il termine per il riacquisto della prima casa previsto ai fini della fruizione del credito d’imposta.

Tali termini cominceranno nuovamente a decorrere dal 1 gennaio 2021.

Il decreto sopra sintetizzato, in vigore dal 9 aprile 2020, sarà trasmesso alle Camere per la conversione in legge.

Vi precisiamo, infine, che gli interventi normativi da parte del Governo sono in continua evoluzione e che le modalità di accesso ad alcune delle agevolazioni fin qui sintetizzate non sono ancora state emanate.


Vi invitiamo pertanto ad iscrivervi al nostro blog per rimanere aggiornati circa gli ulteriori interventi normativi.

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