di Angelo Leone
DETERMINAZIONE DELLE PENE ACCESSORIE IN MATERIA DI BANCAROTTA FRAUDOLENTA: L’INTERVENTO DELLA CORTE COSTITUZIONALE E DELLE SEZIONI UNITE
Il regime sanzionatorio previsto per il reato di bancarotta fraudolenza, di recente, ha formato oggetto di importanti pronunce della Corte Costituzionale, nonchè della Corte di Cassazione a Sezioni Unite.
La tematica risulta di particolare interesse giacché il punctum dolens di tale sistema consiste nella previsione di pene accessorie che, caratterizzate per l’essere obbligatorie nell’an e fisse nel quantum, non lasciando al Giudice alcun margine di discrezionalità per l’individualizzazione della pena da infliggere in concreto al condannato, di fatto creano un meccanismo sanzionatorio di difficile compatibilità con i principi costituzionali di uguaglianza, ragionevolezza e proporzionalità, nonché con la necessaria funzione rieducativa della pena.
La Consulta, con sentenza n. 222/2018, è intervenuta in materia dichiarando l’illegittimità costituzionale dell’art. 216, ult. co., l. fall., nella parte in cui dispone l’applicazione delle pene accessorie “per la durata di dieci anni” anziché “fino a dieci anni”.
Successivamente, le Sezioni Unite, con sentenza n. 28910/2019, muovendo dalla predetta decisione della Corte Costituzionale, hanno affrontato la diversa, ma consequenziale questione relativa alla determinazione in concreto delle pene accessorie temporanee per cui la legge indichi un termine di durata non fissa.
Risolvendo il contrasto giurisprudenziale creatosi sul punto, le Sezioni Unite hanno ripudiato la tesi dell’equiparazione meccanica della durata della pena accessoria a quella della pena principale in concreto inflitta, ex art. 37 c.p., a favore di una commisurazione autonoma delle stesse, secondo i criteri previsti dall’art. 133 c.p.
L’estensione dei margini di discrezionalità impiegati in concreto nella commisurazione delle pene accessorie, si rivela senza dubbio l’interpretazione più compatibile con la nostra Carta Costituzionale, sfavorevole a qualsivoglia tipologia di automatismo nella commisurazione delle stesse.
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