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LA PARTICOLARE TENUITA’ DEL FATTO NON ESCLUDE LA PUNIBILITA’ DEGLI ENTI ex d.lgs. 231/2001


Avv. Angelo Leone


La Corte di Cassazione con sentenza n. 1420/2020 ribadisce l’inapplicabilità della particolare tenuità del fatto ex art. 131 bis c.p. alle ipotesi di responsabilità degli enti di cui al D.Lgs. n. 231/2001.

E’ utile premettere che le Sezioni Unite, con sentenza n. 38343 del 24 aprile 2014, hanno pacificamente ribadito la natura della responsabilità amministrativa degli Enti come tertium genus, quale sintesi di tratti caratteristici dell'ordinamento penale e di quello amministrativo, escludendo così l’applicazione automatica degli istituti riferibili alle discipline originarie. Nello specifico, il D.Lgs. n. 231/2001 prevede una serie di sanzioni amministrative pecuniarie ed interdittive a carico dell’ente nel caso in cui, nel suo interesse o vantaggio, un soggetto “apicale” o ad esso sottoposto, anche se non identificato, commetta uno dei reati presupposti ex art. 24 e ss del predetto decreto.

Nel particolare caso della sentenza in premessa, il Tribunale di prime cure, considerata la particolare tenuità del fatto-reato, aveva assolto una società dall’illecito amministrativo di cui all’art. 25 undecies d.lgs n. 231/01, in relazione al reato presupposto ex art. 256 D.Lgs n. 152/06. In particolare, oltre alla sussistenza degli “indici - criteri” individuati dall’art. 131 bis c.p., il Tribunale aveva evidenziato, a sostegno delle proprie conclusioni, la possibilità di estendere l’applicabilità della clausola della particolare tenuità all’ente, a fronte del mancato richiamo del suddetto istituto nell’art. 8 del citato decreto legislativo, quale causa di autonoma responsabilità dell’ente rispetto a quella dell’autore del reato-presupposto.

A contrario, il Procuratore Generale ricorrente, nel caso de quo, eccepiva l’errata applicazione della causa di esclusione di punibilità ex art. 131 bis c.p. agli illeciti amministrativi commessi dagli enti stante la conclamata autonomia della responsabilità delle persone giuridiche rispetto a quella delle persone fisiche sia in posizione apicale che soggette all‘altrui direzione.

Argomentazioni condivise dal Giudice di legittimità il quale, sulla scia di una consolidata giurisprudenza, ha ribadito come la responsabilità amministrativa - penale da organizzazione, regolata dal D.Lgs. n. 231/01, fondi un'autonoma colpevolezza dell’ente ben distinta, sebbene presupposta da quella della persona fisica, aderendo ad un’interpretazione sistematica dell’art. 8 del citato decreto legislativo quale principio generale di autonomia dell’ente.

Pertanto, vi è una fondamentale differenza tra la responsabilità penale della persona fisica (che ben può essere esclusa a fronte della sussistenza delle condizioni richieste dall’art. 131bis c.p.) e quella amministrativo-penale a carico dell’ente, afferente al tertium genus sopra richiamato, la quale trova nella commissione del reato da parte della persona fisica solo il presupposto, ma non già l’intera concretizzazione. Sicché, dall’assoluzione della persona fisica per causa diversa dalla rilevata insussistenza del reato presupposto, non consegue l’esclusione della responsabilità dell’ente, il quale risponde non di un fatto altrui ma bensì proprio, data la commissione dello stesso nel suo interesse o a suo vantaggio.

 

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