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RISTABILITI I DIRITTI DEI DETENUTI IN REGIME C.D. “OSTATIVO”

Aggiornamento: 13 nov 2019

di Angelo Leone


LA CORTE COSTITUZIONALE RISTABILISCE I DIRITTI DEI DETENUTI IN REGIME C.D. “OSTATIVO”, DICHIARANDO IN PARTE INCOSTITUZIONALE L’ART. 4BIS L. 354/1975, IN RELAZIONE AI PERMESSI PREMIO.


La Consulta dichiara illegittimo il meccanismo ostativo che vieta ai c.d. ergastolani ostativi, in assenza di collaborazione con la giustizia, di godere dei benefici previsti dall'Ordinamento Penitenziario.

Precisa la Corte che, per la concessione dei benefici, sarà ad ogni modo necessario acquisire elementi tali da escludere sia l'attualità della partecipazione all'associazione criminale sia, più in generale, il pericolo del ripristino di collegamenti con la criminalità organizzata, oltre che la piena prova che il condannato abbia aderito al percorso rieducativo.

In virtù della pronuncia della Corte, la presunzione di “pericolosità sociale” del detenuto non collaborante non è più assoluta ma diventa relativa e quindi può essere superata dal magistrato di sorveglianza, la cui valutazione caso per caso deve basarsi sulle relazioni del carcere nonché sulle informazioni e i pareri di varie autorità, dalla Procura antimafia o antiterrorismo al competente comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica”.

Tale decisione della Consulta arriva a breve distanza dalla pronuncia della Corte Europea per i diritti umani (CEDU) che ha rigettato la richiesta del Governo italiano, presentata ai sensi dell’art. 43 della Convenzione EDU, di rinvio alla Grande Camera del caso Viola c. Italia, già deciso con sentenza dalla Sezione Prima della Corte EDU.

Sentenza che lo scorso 13 giugno aveva negato la compatibilità del cd. ergastolo ostativo previsto dall’art. 4 bis della Legge sull’Ordinamento penitenziario con l’art. 3 della Convenzione che vieta la tortura, le punizioni degradanti e disumane, con ciò negando di fatto la possibilità per il detenuto di intraprendere un percorso rieducativo.

Tale decisione, ormai definitiva, sebbene non vincolante per l’Italia, apre la strada a numerosi altri ricorsi.




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