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Immagine del redattoreAngelo Leone

NOVITA' RELATIVA ALLA PROCEDURA DELLA PARTE SESTA BIS TUA: LA NON OBBLIGATORIETA' DELLE PRESCRIZIONI

Aggiornamento: 14 dic 2020




La ratio dell’istituto finalizzato ad ottenere il beneficio di cui alla parte VI bis del D.lgs. 152/2006, che disciplina la procedura estintiva volta ad eliminare le contravvenzioni previste dal T.U.A. che non hanno cagionato un danno o un pericolo concreto ed attuale di danno alle risorse ambientali è duplice: da un lato mira a garantire l’effettività della tutela dell’ambiente mediante l’adempimento della prescrizione impartita, tendendo ad ottenere il ripristino delle condizioni ambientali offese dall’illecito commesso, dall’altro, risponde alle esigenze deflattive del procedimento penale.

Dall’esperienza giurisdizionale a seguito dell’applicazione della norma, risulta essere prevalso l’obiettivo di regolarizzazione su quello di conseguire effetti deflattivi sul carico giudiziario (Cass. Sez. III pen. 26.8.2019).

Ciò in quanto l’art. 318 ter, ponendo gravosi oneri in capo agli organi di P.G.: tenuti a valutare quando il caso concreto possa rientrare nell’ambito di applicazione della parte sesta bis, ad impartire le prescrizioni e a valutare l’effettività dell’adempimento, spesso ha rallentato proprio quel percorso giudiziale che si voleva accelerare.

A riequilibrare gli interessi perseguiti dalla norma è intervenuta a più riprese la Cassazione che, con l’ultima pronuncia, la n.7220 del 24 febbraio 2020 della III sezione penale, ha definitivamente ribadito che, gli artt. 318 bis e ss. D.lgs. 152/2006, non stabiliscono un dovere da parte dell’organo di vigilanza o della polizia giudiziaria di impartire una prescrizione per consentire al contravventore di estinguere il reato. Eliminando di fatto l’obbligatorietà della somministrazione delle prescrizioni per l'espletamento della procedura di estinzione e relativa improcedibilità dell’azione penale, in tutte quelle situazioni in cui non sono necessarie o, perchè il pericolo è stato eliminato o perchè solo formali.

Si stabilisce, una volta per tutte, che l’indicazione di prescrizioni può non avvenire consentendo comunque al contravventore, se sussistono le condizioni oggettive e soggettive, di poter definire il procedimento ex art. 318 bis e ss. del D.lgs. 152/2006.

La Cassazione ha dunque affermato, per coloro che commettono una contravvenzione ambientale non rilevante, un’ulteriore via d’uscita, che si aggiunge all’oblazione ordinaria ex artt. 162 e 162 bis c.p. ed a quella connessa alla particolare tenuità.

Un’ipotesi di estinzione che si limita semplicemente a condannare il contravventore, anche in assenza di specifiche prescrizioni da parte della P.G. (se pur previste dal dettato legislativo dell’art 318 bis), al pagamento di una somma decisamente inferiore (un quarto del massimo dell’ammenda stabilita per la contravvenzione commessa) rispetto a quella prevista dagli articoli 162 e 162 bis c.p.

Sul tema però si attendono ulteriori novità per il momento solo preannunciate dal nuovissimo disegno di legge “Terra mia” con proposta avanzata di concerto dai Ministeri dell’Ambiente e della Giustizia, allo scopo di rafforzare la vigente legislazione penale a tutela dell’ambiente in discussione alla Camera dei Deputati.



Cfr. Cass. Sez. III Pen. 26 agosto 2019, n. 36405, Rossello in merito all’applicabilità della procedura estintiva a tutte le condotte “esaurite”, come tali dovendosi intendere quelle condotte prive di conseguenze dannose o pericolose per le quali risulti inutile o impossibile impartire prescrizioni al contravventore.

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