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GESTIONE ABUSIVA DI RIFIUTI - condotte occasionali

di Angelo Leone


GESTIONE ABUSIVA DI RIFIUTI, OCCASIONALITÀ DELLA CONDOTTA E CONFISCA DEL MEZZO AI DANNI DEL TERZO ESTRANEO.


La Corte di Cassazione con la sentenza n. 23818/2019 ritorna sul tema, fortemente dibattuto nei processi in materia ambientale, della rilevanza delle condotte occasionali di gestione abusiva di rifiuti nella forma dell’attività di trasporto svolta in violazione della disciplina regolatoria di settore, punibile ai sensi dell’articolo 256, comma 1 d.lgs. 152/2006.

La Corte, dato atto del contrasto relativo alla natura propria/comune della contravvenzione di cui sopra, adotta un’impostazione intermedia di stampo “funzionalista”, indicando alcuni indici probatori sintomatici dell’esercizio non occasionale dell’attività di trasporto, idonei a orientare l’interprete nel senso del carattere organizzato e continuativo della condotta abusiva.

Il giudice di legittimità, infatti, nella sentenza in commento, nell’ambito del dibattito giurisprudenziale di cui sopra, sembra optare per una soluzione di equilibrio che, senza sbilanciarsi a favore dell’una o dell’altra connotazione del reato ( comune/proprio), supera lo scoglio del dato formale sancendo che “non rileva la qualifica soggettiva dell’agente, bensì la concreta attività posta in essere in assenza dei prescritti titoli abilitativi, che può essere svolta anche di fatto o in modo secondario”.

Allo stesso tempo, individua un’area di esenzione penale intorno a quelle condotte aventi carattere assolutamente occasionale, nel rispetto del principio di necessaria offensività e nella prospettiva di una maggiore tassatività del precetto penale.

A tal fine, la Cassazione si preoccupa di fornire alcuni parametri funzionali all’accertamento dell’assoluta occasionalità avente portata esimente ai fini dell’articolo 256 comma 1 TUA, precisando che assumono valenza indiziante della natura continuativa dell’attività - aprendo le porte alla contestazione ex art. 256 comma 1 TUA - alcune circostanze preesistenti, contestuali e successive alla condotta, a connotazione oggettiva e soggettiva. Da un lato, l’esistenza di una minima organizzazione dell’attività, il quantitativo dei rifiuti gestiti e la predisposizione di un veicolo adeguato e funzionale al loro trasporto , dall’altro, lo svolgimento in più occasioni delle operazioni preliminari di raccolta, raggruppamento e cernita dei materiali, della successiva vendita e del fine di profitto perseguito dall’imputato.

Parallelamente, altro profilo oggetto di attenzione della Cassazione è il regime processuale della confisca e, ancor prima, del sequestro preventivo funzionale alla stessa, disposto ai sensi dell’articolo 321 comma 2 c.p.p., del mezzo utilizzato per il trasporto abusivo, quando il bene non sia di proprietà del soggetto agente ma appartenga ad un terzo estraneo alla vicenda criminosa.

Il giudice di legittimità,in particolare, fornisce importanti precisazioni, stabilendo che il terzo proprietario del mezzo estraneo al reato, da intendersi come persona che non ha partecipato alla commissione dello stesso o ai profitti che ne sono derivati, può evitare la confisca ove provi, quantomeno, che l’uso illecito del mezzo gli sia stato ignoto e che tale stato di ignoranza non sia rimproverabile a titolo di colpa, in quanto non collegabile a un suo comportamento negligente.

Così facendo, il giudice di legittimità addossa al terzo estraneo il compito di fornire la rigorosa dimostrazione della sua buona fede, esigendo dallo stesso un incombente probatorio che potrebbe risultare assai gravoso, in quanto relativo non soltanto alla mancata conoscenza dell’uso illecito del mezzo, ma esteso pure all’assenza di profili di colpa generica.

L’auspicio è che l’applicazione del mezzo ai danni del terzo proprietario sia uniformata, quantomeno sul piano dello standard probatorio richiesto ai fini liberatori, al più recente orientamento della Corte EDU che esige dal giudicante uno sforzo mitigatore della portata afflittiva della confisca obbligatoria, ribadendo la necessità del rispetto del principio di proporzionalità da parte dei provvedimenti della pubblica autorità che interferiscono con il pacifico godimento della proprietà privata.




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