di Angelo Leone
INASPRIMENTO DELLE SANZIONI, ABBASSAMENTO DELLE SOGLIE E INTRODUZIONE DELLA RESPONSABILITA’ DEGLI ENTI. ECCO COSA PREVEDE IL D.L. N. 124/2019 “Disposizioni urgenti in materia fiscale e per esigenze indifferibili“, cd. Decreto Fiscale, approvato e pubblicato in Gazzetta Ufficiale in data 26/10/2019
Con doverosa riserva di giudizio all’esito dell’iter di conversione del DL n. 124 del 26 ottobre 2019 (cd. Decreto fiscale), il governo ha introdotto un pesante inasprimento sanzionatorio per l’illecito penal-tributario, sia nei confronti delle persone fisiche che di quelle giuridiche.
La novità di maggior rilievo del D.L. n. 124/2019, recante “Disposizioni urgenti in materia fiscale e per esigenze indifferibili“, cd. Decreto Fiscale, approvato e pubblicato in Gazzetta ufficiale in data 26 ottobre 2019 è costituita, infatti, dall’imminente introduzione del reato previsto all’art. 2 del D.Lgs. 74/2000 nell’ambito di quelli che possono determinare la responsabilità delle società ai sensi del D.lgs. n. 231/2001.
L’art. 39 comma 2 del Decreto Fiscale, così recita:
“Dopo l’articolo 25 -quaterdecies del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, è aggiunto il seguente:
“Art. 25 -quinquiesdecies (Reati tributari) . — 1. In relazione alla commissione del delitto di dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti previsto dall’articolo 2 del decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74, si applica all’ente la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote“.
Quanto alle persone fisiche, il decreto prevede un sostanziale innalzamento di minimi e/o massimi edittali di reclusione, con l’effetto di allungare termini di prescrizione e soprattutto allontanare la possibilità di benefici ex ante (sospensione condizionale della pena, già limitata ai sensi di quanto previsto dal comma 2-bis dell’art. 12 d.lgs. 74/2000) o ex post (misure alterative alla detenzione): in mancanza di condotte riparatorie, diversamente qualificate come cause di non punibilità o circostanze attenuanti a effetto speciale (artt. 13 e 13-bis, d.lgs. 74/2000), si prospetta, quindi, il carcere la cui evocazione rischia davvero di non atteggiarsi più a mero slogan.
In particolare, nella fattispecie di “dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti” (art. 2 D.Lgs 74/2000), si passa dalla pena della reclusione da un anno e sei mesi a sei anni a una pena da un minimo di 4 a un massimo di 8 anni; rimanendo invece confinata a quella attuale (da un anno e sei mesi a sei anni) ove l’importo degli elementi passivi fittizi sia inferiore a 100.000 euro.
Analogamente, per la “dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici” (art. 3 D.Lgs 74/2000), si passa da un anno e sei mesi a sei anni a una cornice edittale compresa tra un minimo di 3 anni a un massimo di 8 anni.
Proseguendo, per la dichiarazione infedele (art. 4, d.lgs. 74/2000) la pena passa da due a cinque anni di reclusione ma, soprattutto, ne risulterebbe esteso l’ambito di applicazione in virtù dell’abbassamento delle soglie di rilevanza penale di cui al comma 1, lett. a) e b), rispettivamente da centocinquantamila a centomila euro e da tre a due milioni di euro.
La fattispecie di “omessa dichiarazione” (art. 5 D.Lgs 74/2000), secondo la nuova cornice edittale, viene punito con la pena della reclusione da 2 a 6 anni – e non più da un anno e sei mesi a quattro anni – “quando l’ammontare delle ritenute non versate e’ superiore ad euro cinquantamila“.
Venendo all’art. 8 del D.lgs 74/2000 (“Emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti“), l’attuale pena della reclusione da un anno e sei mesi a sei anni si applica nella sola ipotesi in cui “l’importo non rispondente al vero indicato nelle fatture o nei documenti, per periodo d’imposta” sia inferiore a euro 100.000; ove superiore, la pena va da un minimo di 4 a un massimo di 8 anni.
Del pari, l’art. 10 del D.lgs 74/2000 (“Occultamento o distruzione di documenti contabili“) subisce un inasprimento della cornice edittale che passa – da un anno e sei mesi a sei anni – a un minimo di 3 e a un massimo di 7 anni di reclusione.
Il Decreto fiscale non modifica l’attuale cornice edittale prevista per le fattispecie ex art. 10 bis e 10 ter D.Lgs. 74/2000, ma per quanto riguarda l’art. 10 bis del D.lgs 74/2000, l’attuale soglia di euro 150.000 viene ridotta a euro 100.000; quanto alla fattispecie di cui all’art. 10 ter, la soglia passa da 250.000 euro a 150.000 euro.
Infine, si estende ai reati tributari la cd. “confisca allargata” ora prevista, nella forma diretta o per equivalente, all’art. 240-bis c.p. (e il relativo sequestro preventivo) e avente ad oggetto denaro, beni o altre utilità di cui il condannato non può giustificare la provenienza e nondimeno, anche per interposta persona fisica o giuridica, risulta essere titolare o avere la disponibilità a qualsiasi in valore sproporzionato rispetto al reddito dichiarato o alla propria attività economica.
Va da ultimo precisato che il terzo comma dell’art. 39 del Decreto Fiscale puntualizza che “le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 hanno efficacia dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della legge di conversione del presente decreto“.
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